Art. 99 Codice Penale. Recidiva.

99. Recidiva.

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto(1).

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo» (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2015, n. 185 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»; 2) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

(2) Articolo così sostituito prima dall'art. 9, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, sulla giustizia penale e poi dall'art. 4, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Per quanto riguarda le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione, con la libertà controllata o con una pena pecuniaria, vedi l'art. 59 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, l'art. 57, R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi agrarie, l'art. 82, L. 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, l'art. 7, L. 3 gennaio 1951, n. 27, sul contrabbando, gli artt. 296, 342, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale e l'art. 52, comma 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 251 del 2005, era il seguente: «Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino a un terzo:

1. se il nuovo reato è della stessa indole;

2. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà, e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.».