Art. 200. Codice degli appalti. Disposizioni generali.

Art. 200 – Disposizioni generali.

Art. 201. Codice degli appalti. Strumenti di pianificazione e programmazione.

Art. 201 – Strumenti di pianificazione e programmazione.

Art. 202. Codice degli appalti. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.

Art. 202 – Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.

Art. 203. Codice degli appalti. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

Art. 203 – Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.