Art. 810 Codice Civile. Nozione.

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Art. 811 Codice Civile. Disciplina corporativa.

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Art. 812 Codice Civile. Distinzione dei beni.

Sono beni immobili [artt. 819, 2746 c.c.] il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Art. 813 Codice Civile. Distinzione dei diritti.

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative [art. 555 c.p.c.]; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Art. 814 Codice Civile. Energie.

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico [art. 812 c.c.; art. 624 c.p.].

Art. 815 Codice Civile. Beni mobili iscritti in pubblici registri. (1)

I beni mobili iscritti in pubblici registri [art. 2683 c.c.] sono soggetti alle disposizioni che li riguardano [artt. 507, 509, 534, 561, 812, 819, 1156, 1162, 1706, 1707, 2750, 2779, 2810, 2913, 2914, n. 1, 2915; c.n. 146, 245, 753, 861 c.c.] e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Art. 816 Codice Civile. Unversalitā  di mobili.

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [artt. 727, 771, 812, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914, n. 3 c.c.].

Art. 817 Codice Civile. Pertinenze.

Sono pertinenze [art. 818 c.c.] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [artt. 667, 983, 1477, 1617, 2810, n. 1 c.c.].

Art. 818 Codice Civile. Regime delle pertinenze.

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze [artt. 667, 1477, 2811, 2912 c.c.], se non è diversamente disposto.

Art. 819 Codice Civile. Diritti dei terzi sulle pertinenze.

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [c.c. 818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa [c.c. 2704] anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile [art. 812 c.c.] o un bene mobile iscritto in pubblici registri [artt. 815, 2683 c.c.; artt. 146, 245, 247, 248, 753, 861, 863 c.n.].

Art. 820 Codice Civile. Frutti naturali e frutti civili.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere [artt. 181, 375, n. 1, 464, 771, 807, 959, 984, 2757, 2763, 2764, 2776, 2791, 2865 c.c.].

Art. 821 Codice Civile. Acquisto dei frutti.

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce [artt. 669, 1263, 1477, 1775, 1960 c.c.], salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri [artt. 181, 820, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1472, 1615, 1960, 2791 c.c.]. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione [art. 2912 c.c.].

Art. 822 Codice Civile. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [art. 1145 c.c.] il lido del mare [art. 942 c.c.], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [art. 945 c.c.], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [artt. 2774; c.n. 28, 29, 692 c.c.]; le opere destinate alla difesa nazionale [art. 879 c.c.].

Art. 823 Codice Civile. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico [artt. 822, 825 c.c.] sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [art. 1145 c.c.], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [artt. 30, 700 c.n.].

Art. 824 Codice Civile. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [artt. 823, 1145 c.c.].

Art. 825 Codice Civile. Diritti demaniali su beni altrui.

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [art. 823 c.c.] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [art. 824 c.c.], quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826 Codice Civile. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

Art. 827 Codice Civile. Beni immobili vacanti.

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato [artt. 826, 923 c..c].

Art. 828 Codice Civile. Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [art. 826 c.c.] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice [art. 11 c.c.].

Art. 829 Codice Civile. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1)

Art. 830 Codice Civile. Beni degli enti pubblici non territoriali.

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali [art. 11 c.c.].

Art. 831 Codice Civile. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice [art. 514, n. 1 c.p.c.], in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.