Art. 1 Codice Civile. Capacitą  giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [artt. 3, 22 Cost.] (1).

Art. 2 Codice Civile. Maggiore etą . Capacitą  di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [art. 48 Cost.]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [artt. 84,90,165,250,264,291,390,774 c.c.](1).

Art. 3 Codice Civile.Capacitą  in materia di lavoro.

[Capacità in materia di lavoro]. - Omissis -(1)

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(1) Articolo abrogato dall'art. 2 l. 8 marzo 1975, n. 39.

Art. 4 Codice Civile. Commorienza.

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra [artt. 462, 791 c.c.] e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [artt. 61, 69, 1418, 2697, 2728 c.c.].

Art. 5 Codice Civile. Atti di disposizione del proprio corpo.

5. Atti di disposizione del proprio corpo.

Art. 6 Codice Civile. Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome [art.  22 Cost.] che le è per legge attribuito [artt. 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565 c.c.].

Art. 7 Codice Civile. Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente [ artt. 8, 9 preleggi; artt. 2056, 2563, 2564 c.c.; art. 9 c.p.c.] la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 Codice Civile. Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [art. 100 c.p.c.] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Codice Civile. Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo (1), usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [ art. 602 c.c.] (2).

Art. 10 Codice Civile. Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita (1), ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria [ art. 9 c.p.c.] su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [art.  2056 c.c.].