Art. 456 Codice Civile. Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto [art. 23 preleggi; artt. 43, 57, 58, 72, 620 c.c.; art. 22 c.p.c.].

Art. 457 Codice Civile. Delazione dell'ereditą .

L'eredità si devolve per legge [art. 565 c.c.] o per testamento [art. 587 c.c.].

Art. 458 Codice Civile. Divieto di patti successori.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [art. 1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti [art. 2122 c.c.] che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi [artt. 557, 679, 1348, 2823 c.c.] (1).

Art. 459 Codice Civile. Acquisto dell'ereditą .

L'eredità si acquista con l'accettazione [artt. 470, 478, 485, 488, 527, 586, 2648 c.c.]. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione [art. 456 c.c.].

Art. 460 Codice Civile. Poteri del chiamato prima dell'accettazione.

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie [artt. 476, 1168 c.c.; art. 703 c.p.c.] a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [art. 1146 c.c.].

Art. 461 Codice Civile. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

Se il chiamato rinunzia alla eredità [art. 519 c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità [artt. 511, 712 c.c.].

Art. 462 Codice Civile. Capacitą  delle persone fisiche.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione [artt. 1, 456, 627, 687, 784 c.c.].

Art. 463 Codice Civile. Casi d'indegnitą .

E' escluso dalla successione come indegno [artt. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696 c.c.; art. 541 c.p.]:

Art. 463 bis Codice Civile. Sospensione dalla successione.

463 bis. Sospensione dalla successione.

Art. 464 Codice Civile. Restituzione dei frutti.

L'indegno è obbligato a restituire i frutti [art. 820 c..c] che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione [art. 456 c.c.].

Art. 465 Codice Civile. Indegnitą  del genitore.

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [art. 467 c.c.], i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori [artt. 320, 324, 327 c.c.].

Art. 466 Codice Civile. Riabilitazione dell'indegno.

Chi è incorso nell'indegnità [art. 463 c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento [artt. 587, 2699 c.c.].

Art. 467 Codice Civile. Nozione.

467. Nozione (1).

Art. 468 Codice Civile. Soggetti.

468. Soggetti (1).

Art. 469 Codice Civile. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.

La rappresentazione ha luogo in infinito [art. 572 c.c.], siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe [art. 731 c.c.].

Art. 470 Codice Civile. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente [c.c. 474] o col beneficio d'inventario [artt. 459, 484, 2648, 2685 c.c.].

Art. 471 Codice Civile. Ereditą  devolute a minori o interdetti.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti [artt. 2, 320, 414 c.c.], se non col beneficio d'inventario [art. 484 c.c.], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 [art. 489 c.c.].

Art. 472 Codice Civile. Ereditą  devolute a minori emancipati o a inabilitati.

I minori emancipati [art. 390 c.c.] e gli inabilitati [art. 415 c.c.] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario [art. 489 c.c.], osservate le disposizioni dell'articolo 394.

Art. 473 Codice Civile. Ereditą  devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche [art. 600, 782 c.c.] o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Art. 474 Codice Civile. Modi di accettazione.

L'accettazione può essere espressa [art. 475 c.c.] o tacita [artt. 470, 476 c.c.].

Art. 475 Codice Civile. Accettazione espressa.

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [art. 2699 c.c.] o in una scrittura privata [art. 2702 c.c.], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [art. 2648 c.c.].

Art. 476 Codice Civile. Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita [art. 474 c.c.] quando il chiamato all'eredità compie un atto [art. 2648 c.c.] che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [artt. 460, 477, 485, 487, 527 c.c.].

Art. 477 Codice Civile. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

La donazione [art. 769 c.c.], la vendita [artt. 765, 1470, 1542 c.c.] o la cessione [art. 1260 c.c.], che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [art. 476 c.c.].

Art. 478 Codice Civile. Rinunzia che importa accettazione.

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [artt. 459, 519 c.c.].

Art. 479 Codice Civile. Trasmissione del diritto di accettazione.

479. Trasmissione del diritto di accettazione.

Art. 480 Codice Civile. Prescrizione.

480. Prescrizione.

Art. 481 Codice Civile. Fissazione di un termine per l'accettazione.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità [art. 519 c.c.]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [artt. 650, 702, 1399, 2964 c.c.; art. 749 c.p.c.].

Art. 482 Codice Civile. Impugnazione per violenza o dolo.

L'accettazione dell'eredità si può impugnare [art. 624 c.c.] quando è effetto di violenza [art. 1434 c.c.] o di dolo [artt. 1324, 1427, 1439 c.c.].

Art. 483 Codice Civile. Impugnazione per errore.

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore [artt. 526, 1324, 1428 c.c.].

Art. 484 Codice Civile. Accettazione col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario [artt. 470, 564, 1203, n. 4, 2830 c.c.] si fa mediante dichiarazione [artt. 703, 1350, n. 13 c.c.], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [art. 456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [artt. 557, 2941, n. 5 c.c.] (1).

Art. 485 Codice Civile. Chiamato all'ereditą  che č nel possesso di beni.

485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.

Art. 486 Codice Civile. Poteri.

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario [art. 485 c.c.] e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Art. 487 Codice Civile. Chiamato all'ereditą , che non č nel possesso di beni.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [art. 484 c.c.], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [art. 480 c.c.].

Art. 488 Codice Civile. Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autoritą  giudiziaria.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice [artt. 459, 2964 c.c.].

Art. 489 Codice Civile. Incapaci.

I minori [art. 2 c.c.], gli interdetti [art. 414 c.c.] e gli inabilitati [art. 415 c.c.] non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario [artt. 471, 472 c.c.], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [art. 431 c.c.], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [art. 2964 c.c.].

Art. 490 Codice Civile. Effetti del beneficio d'inventario.

L'effetto del beneficio d'inventario [art. 505 c.c.] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [art. 2941, n. 5 c.c.].

Art. 491 Codice Civile. Responsabilitą  dell'erede nell'amministrazione.

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [artt. 496, 531, 1176 c.c.].

Art. 492 Codice Civile. Garanzia.

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [art. 812 c.c.] compresi nell'inventario, per i frutti [art. 820 c.c.] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [art. 1179 c.c.; art. 750 c.c.].

Art. 493 Codice Civile. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.

L'erede decade dal beneficio d'inventario [artt. 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [art. 2784 c.c.] o ipoteca [art. 2808 c.c.] beni ereditari, o transige [artt. 1965, 1966 c.c.] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [artt. 747, 748 c.p.c.].

Art. 494 Codice Civile. Omissioni o infedeltą  nell'inventario.

Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [art. 762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [art. 527 c.c.].

Art. 495 Codice Civile. Pagamento dei creditori e legatari.

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono [artt. 498, 2906 c.c.] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari [art. 649 c.c.] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [art. 2741 c.c.].

Art. 496 Codice Civile. Rendimento del conto.

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione [art. 491 c.c.] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [artt. 263, 749 c.p.c.].

Art. 497 Codice Civile. Mora nel rendimento del conto.

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [art. 1219 c.c.] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [art. 263 c.p.c.].

Art. 498 Codice Civile. Liquidazione dell'ereditą  in caso di opposizione.

Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari [artt. 495, 2906 c.c.], l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [art. 499 c.c.].

Art. 499 Codice Civile. Procedura di liquidazione.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [art. 498 c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [art. 493 c.c.; art. 747 c.p.c.]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [art. 2745 c.c.] o a ipoteca [art. 2808 c.c.], i privilegi non si estinguono [art. 495 c.c.], e le ipoteche non possono essere cancellate [art. 2882 c.c.] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [c.c. 2885].

Art. 500 Codice Civile. Termine per la liquidazione.

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [art. 749 c.p.c.].

Art. 501 Codice Civile. Reclami.

Compiuto lo stato di graduazione [art. 508 c.c.], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [art. 499 c.c.] di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia (1). Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [artt. 502, 2964 c.c.].

Art. 502 Codice Civile. Pagamento dei creditori e dei legatari.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [art. 501 c.c.] o passata in giudicato [art. 324 c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [art. 474 c.p.c.].

Art. 503 Codice Civile. Liquidazione promossa dall'erede.

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Art. 504 Codice Civile. Liquidazione nel caso di pił eredi.

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [art. 510 c.c.], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [art. 498 c.c.]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505 Codice Civile. Decadenza dal beneficio.

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario [artt. 490, 509, 564, 2964 c.c.].

Art. 506 Codice Civile. Procedure individuali.

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'articolo 499.

Art. 507 Codice Civile. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [art. 498 c.c.], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [artt. 1977, 2964 c.c.].

Art. 508 Codice Civile. Nomina del curatore.

Trascritta la dichiarazione di rilascio [art. 507 c.c.], il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

Art. 509 Codice Civile. Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [c.c. 498], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [artt. 493, 505, 2964 c.c.], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari [art. 505 c.c.], sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Art. 510 Codice Civile. Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.

L'accettazione con beneficio d'inventario [art. 484 c.c.] fatta da uno dei chiamati [art. 504 c.c.] giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511 Codice Civile. Spese.

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario [art. 484 c.c.] sono a carico dell'eredità [artt. 461, 712 c.c.].

Art. 512 Codice Civile. Oggetto della separazione.

La separazione [art. 515 c.c.] dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata [art. 514 c.c.], a preferenza dei creditori dell'erede [art. 490 c.c.].

Art. 513 Codice Civile. Separazione contro i legatari di specie.

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [artt. 649, 654, 756 c.c.].

Art. 514 Codice Civile. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione [art. 512 c.c.] hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Art. 515 Codice Civile. Cessazione della separazione.

L'erede può impedire o far cessare la separazione [art. 512 c.c.] pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [art. 750 c.p.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [art. 1179 c.c.; art. 119 c.p.c.].

Art. 516 Codice Civile. Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.

Il diritto alla separazione [artt. 517, 518 c.c.] deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione [artt. 456, 2964 c.c.; art. 749 c.p.c.].

Art. 517 Codice Civile. Separazione riguardo ai mobili.

Il diritto alla separazione [art. 516 c.c.] riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

Art. 518 Codice Civile. Separazione riguardo agli immobili.

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca [art. 2810 c.c.], il diritto alla separazione [artt. 516, 517 c.c.] si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [artt. 2827, 2838 c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [art. 2839 c.c.].

Art. 519 Codice Civile. Dichiarazione di rinunzia.

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio [artt. 320, 374, n. 3, 461, 478, 564, 586, 683, 703, 740 c.c.] o dal cancelliere del tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione [art. 650 c.c.], e inserita nel registro delle successioni [artt. 456, 481 c.c.; art. 52  disp. att. c.c].

Art. 520 Codice Civile. Rinuzia condizionata, a termine o parziale.

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [art. 1353 c.c.] o a termine [art. 1184 c.c.] o solo per parte [art. 475 c.c.].

Art. 521 Codice Civile. Retroattivitą  della rinunzia.

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [artt. 524, 525 c.c.].

Art. 522 Codice Civile. Devoluzione nelle successioni legittime.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce [art. 674 c.c.] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [artt. 467, 468, 469 c.c.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523 Codice Civile. Devoluzione nelle successioni testamentarie.

Nelle successioni testamentarie, [art. 587 c.c.] se il testatore non ha disposto una sostituzione [art. 688 c.c.] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [artt. 467, 468, 469 c.c.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

Art. 524 Codice Civile. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

Se taluno rinunzia [art. 521 c.c.], benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante [art. 2652, n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti [artt. 2900, 2901, 2939 c.c.].

Art. 525 Codice Civile. Revoca della rinunzia.

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto [art. 480 c.c.] contro i chiamati che vi hanno rinunziato [art. 521 c..c], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Art. 526 Codice Civile. Impugnazione per violenza o dolo.

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza [art. 1434 c.c.] o di dolo [artt. 483, 1324, 1439 c.c.].

Art. 527 Codice Civile. Sottrazione di beni ereditari.

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [art. 519 c.c.] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [artt. 459, 476, 494 c.c.].

Art. 528 Codice Civile. Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione [art. 456 c.c.], su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Art. 529 Codice Civile. Obblighi del curatore.

Il curatore [artt. 486, 644 c.c.] è tenuto a procedere all'inventario [art. 769 c.p.c.] dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito [art. 251 disp. att. c.c.] designato dal tribunale (1) il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [art. 531 c.c.; artt. 263, 782, 783 c.p.c.].

Art. 530 Codice Civile. Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale (1) [art. 782 c.p.c.].

Art. 531 Codice Civile. Inventario, amministrazione e rendiconto dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa [artt. 491, 1176 c.c.; art. 263 c.p.c.].

Art. 532 Codice Civile. Cessazione della curatela per accettazione dell'ereditą .

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [artt. 470, 586 c.c.].

Art. 533 Codice Civile. Nozione.

Art. 533. Nozione. (1)

Art. 534 Codice Civile. Diritti dei terzi.

534. Diritti dei terzi.

Art. 535 Codice Civile. Possessore di beni ereditari.

535. Possessore di beni ereditari.

Art. 536 Codice Civile. Legittimari.

536. Legittimari (1).

Art. 537 Codice Civile. Riserva a favore dei figli.

537. Riserva a favore dei figli (1) (2).

Art. 538 Codice Civile. Riserva a favore degli ascendenti.

538. Riserva a favore degli ascendenti (1) (2).

Art. 539 Codice Civile. Riserva a favore dei figli naturali.

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta [artt. 250, 254 c..c] o dichiarata [art. 269 c.c.] è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso] (1).

Art. 540 Codice Civile. Riserva a favore del coniuge.

A favore del coniuge [artt. 547, 792 c.c.] è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Art. 541 Codice Civile. Concorso di figli legittimi e naturali.

[Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

Art. 542 Codice Civile. Concorso di coniuge e figli.

542. Concorso di coniuge e figli (1).

Art. 543 Codice Civile. Concorso di coniuge e figli naturali.

[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto [art. 547 c.c.] di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Art. 544 Codice Civile. Concorso di ascendenti e coniuge.

544. Concorso di ascendenti e coniuge (1) (2).

Art. 545 Codice Civile. Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.

[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.

Art. 546 Codice Civile. Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.

[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto [art. 547 c.c.] di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile] (1).

Art. 547 Codice Civile. Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.

[È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge [artt. 540, 544, 546 c.c.] mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia [art. 1872 c.c.] o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari [artt. 541, 574 c.c.], da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso [art. 764 c.c.].

Art. 548 Codice Civile. Riserva a favore del coniuge separato.

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [art. 585 c.c.].

Art. 549 Codice Civile. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari [art. 647 c.c.], salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [art. 713 c.c.].

Art. 550 Codice Civile. Lascito eccedente la porzione disponibile.

Quando il testatore dispone di un usufrutto [art. 978 c.c.] o di una rendita vitalizia [art. 1872 c.c.] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [art. 556 c.c.], i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [artt. 1350, n. 5, 2643, n. 5 c.c.]. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

Art. 551 Codice Civile. Legato in sostituzione di legittima.

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato [artt. 649, 650 c.c.] e chiedere la legittima.

Art. 552 Codice Civile. Donazioni e legati in conto di legittima.

Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione [art. 467 c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [art. 564 c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [artt. 553, 724 c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Art. 553 Codice Civile. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [art. 565 c.c.], nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [artt. 552, 558, 809 c.c.] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [art. 735 c.c.].

Art. 554 Codice Civile. Riduzione delle disponibilitą  testamentarie.

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre [art. 556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [artt. 557, 558, 2652, n. 8 c.c.].