Art. 55 Costituzione.
55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 57 Costituzione.
57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Art. 58 Costituzione.
58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Art. 59 Costituzione.
59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Art. 60 Costituzione.
60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [art. 88 Cost.].
Art. 61 Costituzione.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [art. 87 Cost.].
Art. 62 Costituzione.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Art. 63 Costituzione.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Art. 64 Costituzione.
64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 65 Costituzione.
65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore [artt. 84, 104, 122, 135 Cost.].
Art. 66 Costituzione.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67 Costituzione.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68 Costituzione.
68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 71 Costituzione.
71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [art. 87 Cost.], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [artt. 99, 121 Cost.].
Art. 72 Costituzione.
72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 73 Costituzione.
73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione [artt. 74, 87, 138 Cost.].
Art. 74 Costituzione.
74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [art. 87 Cost.] chiedere una nuova deliberazione.
Art. 76 Costituzione.
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [art. 72 Cost.] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77 Costituzione.
77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [art. 76 Cost.], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Art. 78 Costituzione.
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [art. 87 Cost.] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79 Costituzione.
79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale (1).
Art. 80 Costituzione.
80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [art. 87 Cost.] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [artt. 72, 75 Cost.].