Art. 55 Costituzione.

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 56 Costituzione.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 57 Costituzione.

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Art. 58 Costituzione.

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 59 Costituzione.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 60 Costituzione.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [art. 88 Cost.].

Art. 61 Costituzione.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [art. 87 Cost.].

Art. 62 Costituzione.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Art. 63 Costituzione.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Art. 64 Costituzione.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 65 Costituzione.

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore [artt. 84, 104, 122, 135 Cost.].

Art. 66 Costituzione.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67 Costituzione.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68 Costituzione.

68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 69 Costituzione.

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Art. 70 Costituzione.

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 Costituzione.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [art. 87 Cost.], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [artt. 99, 121 Cost.].

Art. 72 Costituzione.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 73 Costituzione.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione [artt. 74, 87, 138 Cost.].

Art. 74 Costituzione.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [art. 87 Cost.] chiedere una nuova deliberazione.

Art. 75 Costituzione.

Art. 76 Costituzione.

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [art. 72 Cost.] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77 Costituzione.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [art. 76 Cost.], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Art. 78 Costituzione.

78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [art. 87 Cost.] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79 Costituzione.

79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale (1).

Art. 80 Costituzione.

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [art. 87 Cost.] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [artt. 72, 75 Cost.].

Art. 81 Costituzione.

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [artt. 72, 75, 100 Cost.].

Art. 82 Costituzione.

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.