Art. 565 Codice Civile. Categorie dei successibili.

565. Categorie dei successibili (1).

Art. 566 Codice Civile. Successione dei figli.

566. Successione dei figli (1).

Art. 567 Codice Civile. Successione dei figli e adottivi.

567. Successione dei figli e adottivi (1).

Art. 568 Codice Civile. Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [artt. 467, 468, 469 c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [art. 565 c.c.].

Art. 569 Codice Civile. Successione degli ascendenti.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Art. 570 Codice Civile. Successione dei fratelli e delle sorelle.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali [art. 565 c.c.].

Art. 571 Codice Civile. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà [art. 583 c.c.].

Art. 572 Codice Civile. Successione di altri parenti.

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [artt. 74, 469 c.c.].

Art. 573 Codice Civile. Successione dei figli nati fuori dal matrimonio.

573. Successione dei figli nati fuori dal matrimonio (1).

Art. 574 Codice Civile. Concorso di figli naturali e legittimi.

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi [art. 566 c.c.], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità [art. 592 c.c.].

Art. 575 Codice Civile. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

[Se concorrono con gli ascendenti [c.c. 569] o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge] [art. 582 c.c.] (1).

Art. 576 Codice Civile. Successione dei soli figli naturali.

[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità] [art. 539 c.c.] (1)

Art. 577 Codice Civile. Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

577. Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore (1) (2).

Art. 578 Codice Civile. Successione dei genitori al figlio naturale.

578. [Successione dei genitori al figlio naturale] (1).

Art. 579 Codice Civile. Concorso del coniuge e dei genitori.

579. [Concorso del coniuge e dei genitori] (1).

Art. 580 Codice Civile. Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili.

580. Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (1).

Art. 581 Codice Civile. Concorso del coniuge con i figli.

581. Concorso del coniuge con i figli (1).

Art. 582 Codice Civile. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.

582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle (1) (2).

Art. 583 Codice Civile. Successione del solo coniuge.

583. Successione del solo coniuge (1).

Art. 584 Codice Civile. Successione del coniuge putativo.

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Art. 585 Codice Civile. Successione del coniuge separato.

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza [c.c. 151] passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Art. 586 Codice Civile. Acquisto dei beni da parte dello Stato.

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato [art. 42 cost.; art. 565 c.c.]. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [art. 459, 519 c.c.].