Art. 83 Costituzione.
83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [artt. 55, 85 Cost.].
Art. 84 Costituzione.
84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
Art. 86 Costituzione.
86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
Art. 87 Costituzione.
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Art. 88 Costituzione.
88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Art. 89 Costituzione.
89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.