Art. 92 Costituzione.

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Art. 93 Costituzione.

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94 Costituzione.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Art. 95 Costituzione.

95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Art. 96 Costituzione.

96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale [artt. 134, 135 Cost.] (1).

Art. 97 Costituzione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [art. 95 Cost.], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Art. 98 Costituzione.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Art. 99 Costituzione.

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1) è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Art. 100 Costituzione.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico -amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [art. 103 Cost.].