Art. 92 Costituzione.
92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Art. 93 Costituzione.
93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 95 Costituzione.
95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
Art. 96 Costituzione.
96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale [artt. 134, 135 Cost.] (1).
Art. 97 Costituzione.
97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [art. 95 Cost.], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.