Art. 409 Codice di Procedura Civile. Controversie individuali di lavoro.
409. Controversie individuali di lavoro (1).
Art. 410 Codice di Procedura Civile. Tentativo di conciliazione.
410. Tentativo di conciliazione (1).
Art. 410 bis Codice di Procedura Civile. Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
410-bis. [Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione] (1).
Art. 411 Codice di Procedura Civile. Processo verbale di conciliazione.
411. Processo verbale di conciliazione (1).
Art. 412 Codice di Procedura Civile. Risoluzione arbitrale della controversia.
412. Risoluzione arbitrale della controversia (1).
Art. 412 bis Codice di Procedura Civile. Procedibilità della domanda.
412-bis. [Procedibilità della domanda] (1).
Art. 412 ter Codice di Procedura Civile. Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.
412-ter. Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (1).
Art. 412 quater Codice di Procedura Civile. Altre modalita' di conciliazione e arbitrato.
412-quater. Altre modalità di conciliazione e arbitrato (1).
Art. 415 Codice di Procedura Civile. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.
415. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.
Art. 417 Codice di Procedura Civile. Costituzione e difesa personali delle parti.
417. Costituzione e difesa personali delle parti.
Art. 417 bis Codice di Procedura Civile. Difesa delle pubbliche amministrazioni.
417-bis. Difesa delle pubbliche amministrazioni.
Art. 418 Codice di Procedura Civile. Notificazione della domanda riconvenzionale.
418. Notificazione della domanda riconvenzionale.
Art. 420 Codice di Procedura Civile. Udienza di discussione della causa.
420. Udienza di discussione della causa.
Art. 420 bis Codice di Procedura Civile. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.
420-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.
Art. 421 Codice di Procedura Civile. Poteri istruttori del giudice.
421. Poteri istruttori del giudice.
Art. 423 Codice di Procedura Civile. Ordinanze per il pagamento di somme.
423. Ordinanze per il pagamento di somme.
Art. 424 Codice di Procedura Civile. Assistenza del consulente tecnico.
424. Assistenza del consulente tecnico.
Art. 425 Codice di Procedura Civile. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
425. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
Art. 426 Codice di Procedura Civile. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.
426. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.
Art. 427 Codice di Procedura Civile. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.
427. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.
Art. 432 Codice di Procedura Civile. Valutazione equitativa delle prestazioni.
432. Valutazione equitativa delle prestazioni.
Art. 434 Codice di Procedura Civile. Deposito del ricorso in appello.
434. Deposito del ricorso in appello. (1) (2)
Art. 436 Codice di Procedura Civile. Costituzione dell'appellato e appello incidentale.
436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale.
Art. 436 BIS Codice Procedura Civile. Inammissibilita' dell'appello e pronuncia.
Articolo 436 BIS. Inammissibilità dell'appello e pronuncia (1).
Art. 438 Codice di Procedura Civile. Deposito della sentenza di appello.
438. Deposito della sentenza di appello.
Art. 439 Codice di Procedura Civile. Cambiamento del rito in appello.
439. Cambiamento del rito in appello.
Art. 440 Codice di Procedura Civile. Appellabilità delle sentenze.
440. Appellabilità delle sentenze.
Art. 441 Codice di Procedura Civile. Consulente tecnico in appello.
441. Consulente tecnico in appello.
Art. 442 Codice Civile. Concorso di aventi diritto.
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [art. 433 c.c.], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [art. 74 c.c.] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [artt. 433, 441, 446 c.c.].
Art. 443 Codice di Procedura Civile. Rilevanza del procedimento amministrativo.
443. Rilevanza del procedimento amministrativo.
Art. 446 Codice di Procedura Civile. Istituti di patronato e di assistenza sociale.
446. Istituti di patronato e di assistenza sociale.