Art. 713 Codice Civile. Facoltą  di domandare la divisione.

713. Facoltà di domandare la divisione.

Art. 714 Codice Civile. Godimento separato di parte dei beni.

714. Godimento separato di parte dei beni.

Art. 715 Codice Civile. Casi d'impedimento alla divisione.

715. Casi d'impedimento alla divisione.

Art. 716 Codice Civile. Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.

716. Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.

Art. 717 Codice Civile. Sospensione della divisione per ordine del giudice.

717. Sospensione della divisione per ordine del giudice.

Art. 718 Codice Civile. Diritto ai beni in natura.

718. Diritto ai beni in natura.

Art. 719 Codice Civile. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

Art. 720 Codice Civile. Immobili non divisibili.

720. Immobili non divisibili.

Art. 721 Codice Civile. Vendita degli immobili.

721. Vendita degli immobili.

Art. 722 Codice Civile. Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

722. Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Art. 723 Codice Civile. Resa dei conti.

723. Resa dei conti.

Art. 724 Codice Civile. Collazione e imputazione.

724. Collazione e imputazione.

Art. 725 Codice Civile. Prelevamenti.

725. Prelevamenti.

Art. 726 Codice Civile. Stima e formazione delle parti.

726. Stima e formazione delle parti.

Art. 727 Codice Civile. Norme per la formazione delle porzioni.

727. Norme per la formazione delle porzioni.

Art. 728 Codice Civile. Conguagli in danaro.

728. Conguagli in danaro.

Art. 729 Codice Civile. Assegnazione o attribuzione delle porzioni.

729. Assegnazione o attribuzione delle porzioni.

Art. 730 Codice Civile. Deferimento delle operazioni a un notaio.

730. Deferimento delle operazioni a un notaio.

Art. 731 Codice Civile. Suddivisioni tra stirpi.

731. Suddivisioni tra stirpi.

Art. 732 Codice Civile. Diritto di prelazione.

732. Diritto di prelazione.

Art. 733 Codice Civile. Norme date dal testatore per la divisione.

733. Norme date dal testatore per la divisione.

Art. 734 Codice Civile. Divisione fatta dal testatore.

734. Divisione fatta dal testatore.

Art. 735 Codice Civile. Preterizione di eredi e lesione di legittima.

735. Preterizione di eredi e lesione di legittima.

Art. 736 Codice Civile. Consegna dei documenti.

736. Consegna dei documenti.

Art. 737 Codice Civile. Soggetti tenuti alla collazione.

737. Soggetti tenuti alla collazione (1).

Art. 738 Codice Civile. Limiti della collazione per il coniuge.

738. Limiti della collazione per il coniuge.

Art. 739 Codice Civile. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

Art. 740 Codice Civile. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.

740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.

Art. 741 Codice Civile. Collazione di assegnazioni varie.

741. Collazione di assegnazioni varie.

Art. 742 Codice Civile. Spese non soggette a collazione.

742. Spese non soggette a collazione.

Art. 743 Codice Civile. Societą  contratta con l'erede.

743. Società contratta con l'erede.

Art. 744 Codice Civile. Perimento della cosa donata.

744. Perimento della cosa donata.

Art. 745 Codice Civile. Frutti e interessi.

745. Frutti e interessi.

Art. 746 Codice Civile. Collazione d'immobili.

746. Collazione d'immobili.

Art. 747 Codice Civile. Collazione per imputazione.

747. Collazione per imputazione.

Art. 748 Codice Civile. Miglioramenti, spese e deterioramenti.

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione [art. 456 c.c.].

Art. 749 Codice Civile. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [art. 746 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750 Codice Civile. Collazione di mobili.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [art. 1474 c.c.] al tempo dell'aperta successione [art. 456 c.c.].

Art. 751 Codice Civile. Collazione del danaro.

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione [art. 1277 c.c.].

Art. 752 Codice Civile. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.

I coeredi [art. 756 c.c.] contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari [art. 754, 755 c.c.] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [artt. 662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c.].

Art. 753 Codice Civile. Immobili gravati da rendita redimibile.

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [art. 1865 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [artt. 726, 747 c.c.], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [art. 1866 c.c.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Art. 754 Codice Civile. Pagamento dei debiti e rivalsa.

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari [art. 752 c.c.] personalmente in proporzione [art. 1295 c.c.] della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [artt. 755, 1201, 1203, n. 3, 1299 c.c.].

Art. 755 Codice Civile. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [artt. 752, 754, 1299 c.c.].

Art. 756 Codice Civile. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [artt. 495, 668 c.c.], salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato [art. 2858 c.c.] e l'esercizio del diritto di separazione [art. 513 c.c.]; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [artt. 752, 1201, 1203, n. 5, 2866 c.c.].

Art. 757 Codice Civile. Diritto dell'erede sulla propria quota.

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [artt. 2646, 2825 c.c.].

Art. 758 Codice Civile. Garanzia tra coeredi.

I coeredi si devono vicendevole garanzia [art. 797 c.c.] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [artt. 760, 1483 c.c.; art. 22, n. 1 c.p.c.].

Art. 759 Codice Civile. Evizione subita da un coerede.

Se alcuno dei coeredi subisce evizione [art. 1483 c.c.], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

Art. 760 Codice Civile. Inesigibilitą  di crediti.

Non è dovuta garanzia [art. 758 c.c.] per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [artt. 727, 1267 c.c.], se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

Art. 761 Codice Civile. Annullamento per violenza o dolo.

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza [art. 1434 c.c.] o di dolo [art. 768, 1439 c.c.].

Art. 762 Codice Civile. Omissione di beni ereditari.

L'omissione di uno o più beni dell'eredità [art. 494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [art. 734 c.c.].

Art. 763 Codice Civile. Rescissione per lesione.

763. Rescissione per lesione.

Art. 764 Codice Civile. Atti diversi dalla divisione.

L'azione di rescissione [art. 767 c.c.] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari [art. 1448 c.c.].

Art. 765 Codice Civile. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.

L'azione di rescissione non è ammessa [art. 764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario [art. 477, 1542, 1544 c.c.] fatta senza frode [artt. 743, 1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi [art. 1447 c.c.].

Art. 766 Codice Civile. Stima dei beni.

Per conoscere se vi è lesione [art. 763 c.c.] si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 767 Codice Civile. Facoltą  del coerede di dare il supplemento.

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione [artt. 735, 763, 764 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [artt. 1448, 1450 c.c.].

Art. 768 Codice Civile. Alienzione della porzione ereditaria.

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [art. 1439 c.c.] o violenza [art. 1434 c.c.], se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata [art. 761 c.c.].