Art. 131 bis Codice Penale. Esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto.
131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1) (2).
Art. 132 Codice Penale. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
Art. 133 Codice Penale. Gravitą del reato: valutazione agli effetti della pena. (1)
133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. (1)
Art. 133 bis Codice Penale. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
133-bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Art. 133 ter Codice Penale. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.
Art. 133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. (1)
Art. 135 Codice Penale. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. (1)
Art. 136 Codice Penale. Modalitą di conversione di pene pecuniarie. (1)
Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie. (1) (2)
Art. 138 Codice Penale. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. (1)
138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. (1)
Art. 140 Codice Penale. Applicazione provvisoria di pene accessorie.
140. Applicazione provvisoria di pene accessorie.
Art. 141 Codice Penale. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
Art. 142 Codice Penale. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.
142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.
Art. 143 Codice Penale. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
Art. 144 Codice Penale.Vigilanza sull'esecuzione delle pene.
144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene.
Art. 145 Codice Penale. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Art. 146 Codice Penale. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.
146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.
Art. 147 Codice Penale. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. (1)
147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. (1)