Art. 343 Codice Civile. Apertura della tutela.

343. Apertura della tutela.

Art. 344 Codice Civile. Funzioni del giudice tutelare.

Presso ogni tribunale il giudice tutelare [artt. 318, 321, 336, 337 c.c.] soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (1).

Art. 345 Codice Civile. Denunzie al giudice tutelare.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni [artt. 346, 620, 622 c.c.].

Art. 346 Codice Civile. Nomina del tutore e del protutore.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore [artt. 345, 348, 354, 355, 360, 389 c.c.].

Art. 347 Codice Civile. Tutela di più fratelli.

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale (1).

Art. 348 Codice Civile. Scelta del tutore.

348. Scelta del tutore.

Art. 349 Codice Civile. Giuramento del tutore.

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [art. 353 c.c.].

Art. 350 Codice Civile. Incapacità  all'ufficio tutelare.

350. Incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 351 Codice Civile. Dispensa dall'ufficio tutelare.

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

Art. 352 Codice Civile. Dispensa su domanda.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [art. 353 c.c.] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

Art. 353 Codice Civile. Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento [art. 349 c.c.], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Art. 354 Codice Civile. Tutela affidata a enti di assistenza.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato [artt. 344, 346 c.c.]. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

Art. 355 Codice Civile. Protutore.

Sono applicabili al protutore [artt. 359, 360 c.c.] le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Art. 356 Codice Civile. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

Art. 357 Codice Civile. Funzioni del tutore.

Il tutore ha la cura della persona del minore [artt. 45, 371, 2048 c.c.], lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni [artt. 165, 273, 379, 1471, n. 3 c.c.; art. 46 disp. att. c.c.].

Art. 358 Codice Civile. Doveri del minore.

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore [art. 315 c.c.]. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Art. 359 Codice Civile. [Cattiva condotta del minore].

359. [Cattiva condotta del minore].

Art. 360 Codice Civile. Funzioni del protutore.

Il protutore [artt .346, 355, 379 c.c.] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [artt. 380, 382, 1387 c.c.].

Art. 361 Codice Civile. Provvedimenti urgenti.

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [art. 344 c.c.] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [art. 74 c.c.] o di un affine [art. 78 c.c.] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [c.c. 370]. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli [art, 43 disp. att. c.c.; art. 752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Codice Civile. Inventario.

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore [artt. 363, 364, 366, 370, 371 c.c.], nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 363 Codice Civile. Formazione dell'inventario.

L'inventario [art. 362 c.c.] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [art. 344 c.c.], con l'intervento del protutore [art. 360 c.c.] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [art. 46 disp. att. c.c.; art. 769 c.p.c.] (1).

Art. 364 Codice Civile. Contenuto dell'inventario.

Nell'inventario [art. 362 c.c.] si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [artt. 369, 373 c.c.; art. 775 c.p.c.].

Art. 365 Codice Civile. Inventario di aziende.

365. Inventario di aziende.

Art. 366 Codice Civile. Beni amministrati da curatore speciale.

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore [art. 362 c.c.] anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [art. 356 c.c.]. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Art. 367 Codice Civile. Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario [art. 363 c.c.]. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Art. 368 Codice Civile. Omissione della dichiarazione.

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati [art. 363 c.c.], decade da ogni suo diritto [art. 367 c.c.].

Art. 369 Codice Civile. Deposito di titoli e valori.

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [art. 2003 c.c.] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare [art. 344 c.c.], salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Art. 370 Codice Civile. Amministrazione prima dell'inventario.

Prima che sia compiuto l'inventario [art. 362 c.c.], l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione [art. 361 c.c.].

Art. 371 Codice Civile. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

371. 

Art. 372 Codice Civile. Investimento di capitali.

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare [art. 344 c.c.], essere dal tutore investiti:

Art. 373 Codice Civile. Titoli al portatore.

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [art. 364 c.c.], il tutore deve farli convertire in nominativi [artt. 1999, 2003, 2021 c.c.], salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia [art. 369 c.c.].

Art. 374 Codice Civile. Autorizzazione del giudice tutelare.

374. Autorizzazione del giudice tutelare. (1)

Art. 375 Codice Civile. Autorizzazione del tribunale.

375.[ Autorizzazione del tribunale]. (1)

Art. 376 Codice Civile. Vendita di beni.

376. Vendita di beni.

Art. 377 Codice Civile. Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [artt. 428, 1425, 1441 c.c.].

Art. 378 Codice Civile. Atti vietati al tutore e al protutore.

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [art. 599 c.c.] dei beni e dei diritti del minore [art. 1471, n. 3 c.c.].

Art. 379 Codice Civile. Gratuità  della tutela.

L'ufficio tutelare è gratuito [art. 381 c.c.].

Art. 380 Codice Civile. Contabilità  dell'amministrazione.

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare [art. 46 disp. att. c.c].

Art. 381 Codice Civile. Cauzione.

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità [art. 357 c.c.].

Art. 382 Codice Civile. Responsabilità  del tutore e del protutore.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [art. 384 c.c.]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [artt. 357, 1176 c.c.].

Art. 383 Codice Civile. Esonero dall'ufficio.

Il giudice tutelare [art. 344 c.c.] può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [art. 389 c.c.].

Art. 384 Codice Civile. Rimozione e sospensione del tutore.

Il giudice tutelare [art 344 c.c.] può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [artt. 350, nn. 4 e 5, 368, 382, 402 c.c.].

Art. 385 Codice Civile. Conto finale.

Il tutore che cessa dalle funzioni [artt. 383, 384 c.c.] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare [artt. 295, 380 c.c.; art. 263 c.p.c.]. Questi può concedere una proroga [art. 46 disp. att. c.c.; art. 2941, n. 3 c.c.].

Art. 386 Codice Civile. Approvazione del conto.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato [art. 390 c.c.], ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [artt. 387, 388, 596 c.c.].

Art. 387 Codice Civile. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore [artt. 378, 382 c.c.] e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [art. 2941, n. 3 c.c.] in cinque anni dal compimento della maggiore età [art. 2 c.c.] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [artt. 386, 596 c.c.].

Art. 388 Codice Civile. Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela [artt. 386, 596, 779 c.c.] (1).

Art. 389 Codice Civile. Registro delle tutele.

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare [art. 344 c.c.], sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore [artt. 346, 383, 384 c.c.], le risultanze degli inventari [art. 365 c.c.] e dei rendiconti [art. 385 c.c.] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Art. 390 Codice Civile. Emancipazione di diritto.

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio [artt. 2, 84, 90, 102, 247, 316, 386, 414 c.c.].

Art. 391 Codice Civile. Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto [art. 2 c.c.] può essere emancipato dal giudice tutelare [artt. 344, 414 c.c.] su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore. 

Art. 392 Codice Civile. Curatore dell'emancipato.

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Art. 393 Codice Civile. Incapacità  o rimozione del curatore.

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma (1), 350 e 384.

Art. 394 Codice Civile. Capacità  dell'emancipato.

394. Capacità dell'emancipato.

Art. 395 Codice Civile. Rifiuto del consenso da parte del curatore.

395. Rifiuto del consenso da parte del curatore.

Art. 396 Codice Civile. Inosservanza delle precedenti norme.

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati [artt. 1425, 1442 c.c.] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 397 Codice Civile. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

397. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

Art. 398 Codice Civile. Revoca dell'emancipazione.

[Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore [art. 399 c.c.].

Art. 399 Codice Civile. Pubblicità .

[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato [artt. 391, 398 c.c.].