Art. 449 Codice Civile. Registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 450 Codice Civile. Pubblicità dei registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono pubblici.
Art. 451 Codice Civile. Forza probatoria degli atti.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [art. 2700 c.c.; art. 221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Art. 452 Codice Civile. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita [artt. 236, 240 c.c.] o della morte può essere data con ogni mezzo [art. 132 c.c.].
Art. 453 Codice Civile. Annotazioni.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 454 Codice Civile. Rettificazioni.
[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato [art. 324 c.p.c.], con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.