Art. 220 decies. Codice delle assicurazioni private. Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie (1).

Art. 220 decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie (1).

Art. 221. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.

Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.

Art. 222. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' (1).

Art. 222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' (1).

Art. 222 bis. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo (1).

Art. 222 bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo (1).

Art. 223. Codice delle assicurazioni private. Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.

Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.

Art. 223 bis. Codice delle assicurazioni private. Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1).

Art. 223 bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1).

Art. 223 ter. Codice delle assicurazioni private. Piano di risanamento e piano di finanziamento (1).

Art. 223 ter Piano di risanamento e piano di finanziamento (1).

Art. 224. Codice delle assicurazioni private. Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.

Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.

Art. 225. Codice delle assicurazioni private. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.

Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.

Art. 226. Codice delle assicurazioni private. Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi (1).

Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi (1).

Art. 226 bis. Codice delle assicurazioni private. Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo (1).

Art. 226 bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo (1).

Art. 227. Codice delle assicurazioni private. Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo (1).

Art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo (1).

Art. 228. Codice delle assicurazioni private. Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Art. 229. Codice delle assicurazioni private. Commissario per il compimento di singoli atti.

Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti.

Art. 230. Codice delle assicurazioni private. Commissario per la gestione provvisoria.

Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria.

Art. 231. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria.

Art. 231 Amministrazione straordinaria.

Art. 232. Codice delle assicurazioni private. Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.

Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.

Art. 233. Codice delle assicurazioni private. Organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 234. Codice delle assicurazioni private. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

Art. 235. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti iniziali.

Art. 235 – Adempimenti iniziali.

Art. 236. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti finali.

Art. 236 Adempimenti finali.

Art. 237. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti in materia di pubblicità.

Art. 237  Adempimenti in materia di pubblicità.

Art. 238. Codice delle assicurazioni private. Esclusività delle procedure di risanamento.

Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento.

Art. 239. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.

Art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.

Art. 240. Codice delle assicurazioni private. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

Art. 240 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

Art. 241. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.

Art. 241 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.

Art. 242. Codice delle assicurazioni private. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

Art. 242 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

Art. 243. Codice delle assicurazioni private. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.

Art. 243 Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.

Art. 244. Codice delle assicurazioni private. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.

Art. 244 Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.

Art. 245. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa.

Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa.

Art. 246. Codice delle assicurazioni private. Organi della procedura.

Art. 246 Organi della procedura.

Art. 247. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti in materia di pubblicità.

Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità.

Art. 248. Codice delle assicurazioni private. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.

Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.

Art. 249. Codice delle assicurazioni private. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Art. 249 Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Art. 250. Codice delle assicurazioni private. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.

Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.

Art. 251. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti iniziali.

Art. 251 Adempimenti iniziali.

Art. 252. Codice delle assicurazioni private. Accertamento del passivo.

Art. 252 Accertamento del passivo.

Art. 253. Codice delle assicurazioni private. Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.

Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.

Art. 254. Codice delle assicurazioni private. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.

Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.

Art. 255. Codice delle assicurazioni private. Appello.

Art. 255 Appello.

Art. 256. Codice delle assicurazioni private. Insinuazioni tardive.

Art. 256 Insinuazioni tardive.

Art. 257. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dell'attivo.

Art. 257 Liquidazione dell'attivo.

Art. 258. Codice delle assicurazioni private. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazion (1).

Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione (1).

Art. 259. Codice delle assicurazioni private. Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione (1).

Art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione (1).

Art. 260. Codice delle assicurazioni private. Ripartizione dell'attivo.

Art. 260 Ripartizione dell'attivo.

Art. 261. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti finali.

Art. 261 Adempimenti finali.

Art. 262. Codice delle assicurazioni private. Concordato.

Art. 262 Concordato.

Art. 263. Codice delle assicurazioni private. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

Art. 264. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.

Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.

Art. 265. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

Art. 266. Codice delle assicurazioni private. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

Art. 267. Codice delle assicurazioni private. Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.

Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.

Art. 268. Codice delle assicurazioni private. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.

Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.

Art. 269. Codice delle assicurazioni private. Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica.

Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica.

Art. 270. Codice delle assicurazioni private. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.

Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.

Art. 271. Codice delle assicurazioni private. Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.

Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.

Art. 272. Codice delle assicurazioni private. Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.

Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.

Art. 273. Codice delle assicurazioni private. Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.

Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.

Art. 274. Codice delle assicurazioni private. Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.

Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.

Art. 275. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante italiana (1).

Art. 275  Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante italiana (1).

Art. 276. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana (1).

Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana (1).

Art. 277. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo (1).

Art. 277 Amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo assicurativo (1).

Art. 278. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo (1).

Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo (1).

Art. 279. Codice delle assicurazioni private. Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo (1).

Art. 279 Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo (1).

Art. 280. Codice delle assicurazioni private. Disposizioni comuni agli organi delle procedure (1).

Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure (1).

Art. 281. Codice delle assicurazioni private. Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale.

Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale (1)

Art. 282. Codice delle assicurazioni private. Gruppi e societa' non iscritte all'albo (1).

Art. 282 Gruppi e societa' non iscritte all'albo (1).