ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE

Il reato di accensioni ed esplosioni pericolose è previsto dall'art. 703, c.p., a norma del quale: "chiunque, senza la licenza dell'Autorità (art. 57, T.U. di P.S.), in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103 (comma I). Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese (comma II)".