ARBITRATO

L'arbitrato consiste in un procedimento mediante il quale la decisione di una lite insorta tra le parti, anziché essere affidata alla giurisdizione ordinaria, viene rimessa ad arbitri, secondo il procedimento dettato dagli artt. 806-840, c.p.c., al termine del quale è decisa la controversia, con la pronuncia del lodo, cui lo Stato attribuisce carattere giurisdizionale. L'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile di definisce rituale, poiché si osservano le forme procedimentali dettate dal legislatore, e si distingue dall'arbitrato irrituale o libero, nel quale le parti attribuiscono agli arbitri il compito di definire una controversia amichevolmente, ossia mediante un atto negoziale. Le forme del procedimento arbitrale sono stabilite sulla base di un accordo tra le parti, che prende il nome di compromesso, se stipulato dopo l'insorgere della lite da comporre, o di clasuola compromissoria, se stipulato per la risoluzione di controversie che potranno insorgere; in mancanza, agli arbitri è rimessa la facoltà di regolarsi nel modo reputato più opportuno. Cfr. artt. 806 ss. c.p.c.; L. 9.2.1983, n. 28; L. 5.1.1994, n. 25; D.Lgs. 19.2.1998, n. 51; D.Lgs. 2.2.2006, n. 40.