AVOCAZIONE
In diritto amministrativo, l'avocazione riguarda i rapporti tra gli organi amministrativi e consiste nel potere dell'organo gerarchicamente superiore di sostituirsi all'organo inferiore nello svolgimento di una determinata attività; l'avocazione è sempre possibile in relazione ad organi ordinati gerarchicamente, a meno che la legge non disponga altrimenti. In diritto processuale penale, l'avocazione viene prevista solo tra uffici del pubblico ministero, per assicurare l'obbligatorietà dell'azione penale ed evitare possibili ritardi o situazioni di inerzia; a tal fine, il procuratore generale presso la corte d'appello ha il poter di disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari: quando, in seguito all'astensione o alla incompatibilità del pubblico ministero designato, non è possibile provvedere alla sua immediata sostituzione, o il capo dell'ufficio del pubblico ministero non ha sostituito tempestivamente il magistrato designato per le indagini, nei casi di astensione indati dalla legge (art. 372, c.p.p.); quando il pubblico ministero omette di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione nel termine indicato dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice (art. 412, c.p.p.); in quest'ultimo caso, la richiesta di avocazione delle indagini può essere rivolta al procuratore generale anche dall'indagato o dalla persona offesa (art. 413, c.p.p.). Oltre a tali ipotesi di avocazione obbligatoria, è prevista l'avocazione facoltativa quando il giudice per le indagini preliminari non intende accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, per cui fissa la data dell'udienza, che si svolge in camera di consiglio, e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'indagato, alla persona offesa, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello, affinché quest'ultimo disponga l'avocazione delle indagini qualora le attività svolte dal pubblico ministero siano reputate insufficienti (art. 409, c.p.p.). L'avocazione, infine, può essere disposta dal procuratore generale presso la corte d'appello anche quando il giudice, nel corso dell'udienza preliminare, invita il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini (art. 421 bis, c.p.p.).
- Precedente AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
- Successivo AVVISO DI RILASCIO