BANDA ARMATA

La banda armata è il reato previsto nell'art. 306, c.p., secondo il quale, "quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da 5 a 15 anni (comma I). Per il solo fatto partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da 3 a 9 anni (comma II). I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (comma III)".