BUON COSTUME

Il buon costume, ai fini penali, può essere inteso sia come l'abitudine di vita, rispettosa dei precetti della morale, della decenza, dell'etichetta e della cortesia, sia come il complesso delle abitudini di vita relative alla sfera sessuale. Il buon costume, insieme alla moralità pubblica, rappresenta il bene giuridico tutelato nel Titolo IX del Libro II del codice penale (artt. 519-544, c.p.), che concerne i reati lesivi del pudore e dell'onore sessuale; tuttavia, il Capo I, relativo ai delitti contro la libertà sessuale è stato abrogato mediante la L. 15.2.1996, n. 66, che ha collocato tali reati, più propriamente, nell'ambito dei delitti contro la persona (art. 609 bis ss., c.p.), mentre resta ancora in vigore il Capo II, concernente le offese al pudore e all'onore sessuale.