CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO

La cancellazione della causa dal ruolo rappresenta l'esclusione di un processo dal ruolo degli affari civili nel quale risultava iscritto in virtù della costituzione in giudizio di almeno una delle parti processuali. La cancellazione della causa dal ruolo viene disposta dal giudice procedente mediante ordinanza, di regola, nelle ipotesi di inerzia delle parti. Cfr. artt. 38, 39, 164 c. II, 181, 270 c. II, 290, 291 c. III, 307, 309 c.p.c.