CONCUSSIONE

La concussione è il reato previsto nell'art. 317, c.p., secondo il quale: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni". La condanna per concussione importa anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ex art. 317 bis, c.p.