CONFESSIONE

In materia civile, la confessione consiste nella dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (artt. 2730-2735, c.c.; artt. 228, 229, c.p.c.). La confessione può avere ad oggetto solo i fatti di causa ed è priva di efficacia se proviene da una persona che non sia capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati. La confessione può essere giudiziale (se resa in giudizio) o stragiudiziale (se resa fuori dal giudizio): nel primo caso, la confessione costituisce una prova legale, può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale e fa piena prova contro il soggetto che l'ha fatta, a meno che non abbia ad oggetto diritti indisponibili; nel secondo caso, la confessione, se resa direttamente alla parte o al suo rappresentante ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, mentre se è resa da un terzo o è contenuta in un testamento è soggetta alla libera valutazione del giudice, ma, in entrambi i casi, deve essere provata in giudizio. In materia penale, la confessione consiste nell'ammissione di colpevolezza, ma, anche se resa in giudizio, deve essere valutata alla stregua di un indizio, ossia deve essere sorretta da riscontri, e rappresenta uno dei casi del giudizio direttissimo (art. 449, c. V, c.p.p.).