COSTITUZIONE DELLE PARTI

La costituzione delle parti in giudizio è l'atto attraverso il quale le parti partecipano ufficialmente al giudizio. In diritto processuale civile, l'attore si costituisce in giudizio entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione al convenuto (art. 165, c.p.c.), mentre il convenuto si costituisce almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione (art. 166, c.p.c.). In diritto processuale penale, il presidente, prima di dichiarare aperto il dibattimento, controlla la regolare costituzione delle parti, verificando la loro presenza all'udienza e la regolarità delle notificazioni (art. 484, c.p.p.).