DANNEGGIAMENTO

Il danneggiamento è il reato previsto nell'art. 635, c.p., secondo il quale, "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 309 (comma I). La pena è della reclusione da 6 mesi e 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331, 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 4) sopra opera destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve e foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5 bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (comma II)".