DECRETO INGIUNTIVO

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento conclusivo del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss, c.p.c. Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo è il giudice di pace o il tribunale che sarebbe competente se la domanda fosse proposta in via ordinaria. Legittimato ad instaurare un procedimento ingiuntivo è il creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o il soggetto che ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata; il giudice, pertanto, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento o la consegna del bene, se viene fornita prova scritta del diritto fatto valere, se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, o da chiunque altro ha prestato la propria opera in occasione di un processo, oppure se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o ad altri soggetti esercenti una libera professione o arte.