DISCUSSIONE

In diritto processuale civile, la discussione della causa viene effettuata, in un'udienza pubblica e dinanzi al giudice, da parte dei difensori dell'attore e del convenuto che espongono oralmente le ragioni poste a fondamento delle rispettive domande o eccezioni; al termine della discussione, il giudice ordina che la causa sia decisa (artt. 190, 352, 379, c.p.c.). In diritto processuale penale, la discussione rappresenta il momento finale del dibattimento, durante il quale le parti, dopo l'istruzione probatoria, espongono le proprie conclusioni, nel seguente ordine: prima interviene il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato; il presidente dirige la discussione ed impedisce divagazioni, ripetizioni ed interruzioni e, una volta esaurita, lo stesso presidente dichiara chiuso il dibattimento (artt. 523, 524, c.p.p.).