DIVIETO DI FREQUENTARE OSTERIE E PUBBLICI SPACCI DI BEVANDE ALCOOLICHE

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di sostanze alcooliche è una misura di sicurezza personale non detentiva, ha una durata minima di un anno ed è sempre aggiunta alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che sia abituale; nel caso di trasgressione del divieto, il giudice può ordinare inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta (art. 243, c.p.).