ESECUZIONE PENALE

L'esecuzione penale riguarda l'esecuzione dei provvedimenti emessi dal giudice penale e divenuti irrevocabili, aventi ad oggetto l'applicazione della pena o della misura di sicurezza; le funzioni relative all'esecuzione penale, di regola, vengono esercitate dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento; mentre le questioni che possono sorgere nel corso dell'esecuzione penale vengono decise dal giudice dell'esecuzione, che è lo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento; infine, la magistratura di sorveglianza interviene nell'applicazione delle misure alternative alla detenzione custodiale, o di esecuzione di sanzioni sostitutive, o, ancora, nei casi in cui sia applicata una misura di sicurezza (artt. 648-694, c.p.p.).