ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è previsto dall'art. 513 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni (comma I). La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (comma II)".