INGIURIA

Il reato di ingiuria è previsto dall'art. 594, c.p., a norma del quale: "chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 516 (comma I). Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (comma II). La pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a € 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (comma III). Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (comma IV)".