INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova nel processo penale e consistono nel captare, in modo occulto, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, attraverso strumenti tecnici di percezione. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (ex: intercettazioni telematiche) possono essere richieste dal pubblico ministero e vengono autorizzate dal giudice, quando esistono gravi indizi di reato, le intercettazioni sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini e si tratta di procedimento relativi ai reati indicati dalla legge nell'art. 266, comma I, c.p.p.; in questi stessi casi, sono consentite anche le intercettazioni di comunicazioni tra presenti (c.d. intercettazioni ambientali), purché vi sia un fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si sta svolgendo un'attività criminosa (artt. 266-271, c.p.p.; L. 1.3.2001, n. 63; D.L. 18.10.2001, n. 374, conv. in L. 15.12.2001, n. 438).