INTERROGATORIO

L'interrogatorio è un mezzo di prova, sia nel processo civile sia in quello penale. In diritto processuale civile, si distingue tra interrogatorio formale e interrogatorio libero: il primo ha lo scopo di ottenere la confessione della parte, è richiesto al giudice dalla controparte, che deve indicarne l'oggetto formulando singoli articoli di domanda, ed è ammesso dallo stesso giudice mediante ordinanza; il secondo può essere disposto dal giudice, su istanza congiunta delle parti o d'ufficio, ma le dichiarazioni rese non hanno valore di confessione, bensì possono essere utilizzate dal giudicante per valutare le prove già acquisite in giudizio (artt. 117, 183, 230-232, 420, c.p.c.). In diritto processuale penale, l'interrogatorio è un atto istruttorio tipico della fase delle indagini preliminari, per cui, di regola, non ha funzione probatoria, ma la acquisterà qualora il processo verrà incardinato secondo uno dei riti speciali che omettono il dibattimento. L'interrogatorio può essere condotto dal pubblico ministero o, su delega, dalla polizia giudizia, oppure dal giudice per le indagini preliminari e può rivolgersi all'indagato o ai possibili testimoni; l'interrogatorio dell'indagato è il tipico atto garantito, di conseguenza, il difensore deve essere avvisato nei termini di legge. Nella fase dibattimentale, non si parla di interrogatorio, bensì, più propriamente, di esame (artt. 64, 65, c.p.p.).