LIBERAZIONE CONDIZIONALE

La liberazione condizionale consiste in un premio concesso al condannato che, durante la detenzione, ha dato prova di buona condotta. In particolare, l'art. 176, c.p. dispone che: "il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almento 30 mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (comma I). Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno 4 anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli (comma II). Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena (comma III). La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (comma IV)". Una volta concessa, la liberazione condizionale può essere revocata nelle ipotesi indicate nell'art. 177, c.p.