MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli è previsto dall'art. 572, c.p., a norma del quale: "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (art. 571, c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni (comma I). Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 14 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 20 anni (comma II)".