OCCULTAMENTO DI STATO DI UN FANCIULLO O NATURALE RICONOSCIUTO

Il reato di occultamento di stato di fanciullo legittimo o naturale riconosciuto è previsto dall'art. 568, c.p., a norma del quale: "chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni".