PENA

La pena è la conseguenza giuridica che l'ordinamento prevede per la violazione di una norma penale (artt. 17 ss., 132 ss., c.p.). La pena ha una funzione rieducativa e preventiva (nel duplice senso, di prevenzione generale e prevenzione speciale), nonché retributiva, e presenta i seguenti caratteri: è personalissima, poiché viene irrogata solo a carico dell'autore del reato; è disciplinata dalla legge, in osservanza del principio di legalità (art. 1, c.p.); è inderogabile, in quanto viene sempre applicata al reo; è proporzionata al crimine compiuto. Le pene si distinguono in principali (per i delitti: ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni: arresto e ammenda) ed accessorie (per i delitti: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità a contrattare con la P.A., estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio; per le contravvenzioni: sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte, sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; per entrambi: pubblicazione della sentenza di condanna; inoltre, pene accessorie sono previste da leggi speciali). La pena, di regola, è stabilita dal legislatore tra un minimo e un massimo (c.d. pena edittale), per cui il giudice applica la pena discrezionalmente entro tali limiti, indicandone i motivi nel provvedimento di condanna.