PUBBLICO MINISTERO

Il pubblico ministero è il complesso di uffici giudiziari chiamati a svolgere le funzioni indicate nell'ordinamento giudiziario; più precisamente, il pubblico ministero: "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73, ord. giud.); "promuove la repressione dei reati" (art. 73, ord. giud.); "fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73, ord. giud.); infine, "esercita l'azione penale" in tutti i casi in cui non intende chiedere l'archiviazione (art. 50, c.p.p.). Gli uffici del pubblico ministero sono istituiti presso ogni Tribunale (ordinario e per i minorenni), ogni Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione; un ufficio analogo si trova anche presso la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato. Nel complesso, i pubblici ministeri formano la magistratura requirente, distinta e contrapposta alla magistratura giudicante, poiché essi non sono chiamati a giudicare, bensì a porre ai giudici domande volte a promuovere la loro attività. In materia civile, il pubblico ministero: "esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge" (art. 69, c.p.c.); ha l'obbligo di intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, "nelle cause che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone e negli altri casi previsti dalla legge" (art. 70, c.p.c.); interviene nelle cause dinanzi alla Corte di Cassazione ed infine, nell'interesse della legge, può proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze (art. 363, c.p.c.). In materia penale, il pubblico ministero ha il ruolo di parte processuale e persegue l'interesse dello Stato alla repressione dei reati; in particolare: "ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" (art. 112, Cost.), svolge le indagini preliminari, dirige la polizia giudiziaria, ha la facoltà di chiedere al giudice l'adozione dei provvedimenti provvisori che incidono sulla libertà dei soggetti (ex: misure cautelari), partecipa alle udienze ed esegue i provvedimenti emanati dal giudice (artt. 50-54 ter, c.p.p.; D.Lgs. 19.2.1998, n. 51).