QUERELA DI FALSO

La querela di falso è la richiesta finalizzata ad accertare la falsità, materiale o ideologica, di un documento e costituisce l'unico strumento per contestare l'efficacia probatoria attribuita ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata giudizialmente (artt. 221-227, c.p.c.; art. 99, disp. att. c.p.c.). La querela di falso può essere proposta sia in via principale (con atto di citazione che comporta l'instaurarsi di un giudizio ad hoc), sia in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non viene accertata mediante sentenza passata in giudicato. Competente per materia a giudicare sulla querela di falso è il Tribunale, in composizione collegiale, che decide con sentenza: se accerta la falsità, la dichiara nel dispositivo ed impartisce le disposizioni indicate nell'art. 537, c.p.p.; se, invece, rigetta l'istanza, ordina la restituzione del documento oggetto della querela di falso e l'annotazione della sentenza sul documento stesso e può pronunciare la condanna del querelante ad una pena pecuniaria.