REATO IMPOSSIBILE
Il reato impossibile ricorre quando "per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso" (art. 49, c.p.).
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Il reato impossibile ricorre quando "per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso" (art. 49, c.p.).