REVISIONE

La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario previsto in materia penale, avverso le decisioni giudiziarie (sentenze di condanna, sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna) divenute irrevocabili, idoneo a travolgere il giudicato; di conseguenza, a differenza delle impugnazioni ordinarie (appello e ricorso per Cassazione), la revisione può essere esperita senza limiti di tempo, purché ricorra una delle ipotesi tassative indicate dal codice di rito: a) se i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna risultano inconciliabili con quelli posti a fondamento di un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna sono stati emanati sulla base di una sentenza pregiudiziale, pronunciata da un giudice civile o amministrativo, e successivamente revocata; c) se dopo la condanna sono emerse o sono state scoperte prove nuove che, da sole o unite alle prove già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ex art. 610, c.p.p.; d) se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (artt. 629-647, c.p.p.).