RICICLAGGIO

Il reato di riciclaggio è previsto dall'art. 648 bis, c.p., a norma del quale: "fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493 (comma I). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale (comma II). La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni (comma III). Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (Ricettazione)".