RIESAME

Il riesame è un mezzo di impugnazione completamente devolutivo, previsto in materia penale contro le ordinanze che impongono misure cautelari personali coercitive; la richiesta di riesame può essere proposta al tribunale del riesame (cioè al tribunale collegiale del capoluogo del distretto di corte d'appello), dall'imputato e dal suo difensore (non anche dal pubblico ministero), entro 10 giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento; il procedimento si svolge in camera di consiglio e la decisione deve essere adottata entro 10 giorni dalla ricezione degli atti inviati dall'autorità procedente, altrimenti la misura cautelare adottata diviene inefficace (art.309, c.p.p.).