RIVELAZIONE DI NOTIZIE DI CUI SIA STATA VIETATA LA DIVULGAZIONE

Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione è previsto dall'art. 262, c.p., a norma del quale: "chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a 3 anni (comma I). Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni (comma II). Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a 15 anni (comma III). Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia (comma IV). Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da 3 a 15 anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso (comma V)".