SANZIONI SOSTITUTIVE

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono: la semidetenzione (art. 55, L. 689/1981), la libertà controllata (art. 56, L. 689/1981) e la pena pecuniaria di specie corrispondente (art. 53, L. 689/1981). La finalità di tali sanzioni sostitutive è pur sempre quella di infliggere una punizione al colpevole, ma, allo stesso tempo, si vuole evitare che il condannato ad una pena detentiva breve entri in contatto con l'ambiente carcerario, poiché questo potrebbe essere ancora più deleterio ai fini della sua risocializzazione. Le sanzioni sostitutive sono applicate dal giudice, il quale, anche sulla base della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (ex art. 133, c.p.), valuta la possibilità che il condannato adempia le prescrizione imposte e sceglie la pena più idonea al caso concreto: in particolare, il giudice, nel pronunciare una sentenza di condanna, se ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva nel limite di 2 anni, può sostituirla con la pena della semidetenzione; se reputa di doverla determinare nel limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; se, infine, ritiene di doverla determinare nel limite di 6 mesi, può sostituirla anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.