SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTRORSIONE

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è il reato previsto dall'art. 630, c.p., a norma del quale: "chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni (comma I). Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30 (comma II). Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (comma III). Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605 (Sequestro di persona). Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni (comma IV). Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi (comma V). Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da 24 a 30 anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 10 anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a 15 anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (comma VI). I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (comma VII)".