SORDOMUTISMO

Il sordomutismo è una causa di esclusione della imputabilità, sancita dall'art. 96, c.p., a norma del quale: "non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere (comma I). Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (comma II)". Da tale disposizione si ricava che non esiste una presunzione di incapacità del soggetto affetto da sordomutismo, ma il giudice deve verificare, caso per caso, la capacità di intendere e di volere del sordomuto: se la capacità è piena, il sordomuto è imputabile; se la capacità è esclusa del tutto, il sordomuto è equiparato al soggetto affetto da vizio totale di mente (art. 88, c.p.); se la capacità è scemata grandemente, il sordomuto è equiparato al soggetto affetto da vizio parziale di mente (art. 89, c.p.).