SOSPENSIONE DEL PROCESSO

La sospensione del processo indica, in generale, l'arresto temporaneo del processo. In diritto processuale civile, la sospensione del processo può essere necessaria quando il giudice che la dispone o altro giudice deve risolvere una controversia (civile, penale o amministrativa), dalla cui soluzione dipende la decisione della causa (art. 295, c.p.c.), ovvero su istanza di parte, quando è disposta, per una sola volta, dal giudice istruttore, in presenza di giustificati motivi e per un periodo non superiore a tre mesi (art. 296, c.p.c.). In diritto processuale penale, la sospensione del processo può essere disposta, innanzitutto, nelle ipotesi di cui all'art. 3, c.p.p., cioè quando la decisione del processo penale dipende dalla risoluzione di una controversia relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza, purché la questione sia seria e l'azione, a norma delle leggi civili, è già in corso; inoltre, può essere disposta la sospensione del dibattimento quando "la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente" (art. 479, c.p.p.). In diritto processuale amministrativo, la sospensione può essere obbligatoria o facoltativa: nel primo caso, il giudizio deve necessariamente essere sospeso (ex: se sorge una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche; se viene proposto regolamento di giurisdizione), mentre, nel secondo caso, il giudice ha la facoltà di sospendere il processo (artt. 8, 30, 31, L. 6.12.1971, n. 1034).