STRAGE

Commette il reato di strage "chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285 (Devastazione, saccheggio e strage), al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità"; se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la pena è dell'ergastolo, altrimenti la pena è della reclusione non inferiore a 15 anni (art. 422, c.p.).