UBRIACHEZZA

L'ubriachezza consegue dall'abuso di bevande alcooliche e può rilevare, in materia penale, come causa di esclusione della imputabilità. Si suole distinguere tra: ubriachezza accidentale, che prescinde dalla colpa del soggetto (ex: l'operaio di una distilleria si ubriaca a causa dei fumi dell'alcool che respira) e che, essendo dovuta a caso fortuito o forza maggiore, esclude l'imputabilità (art. 91, c.p.); ubriachezza volontaria o colposa, che si verifica quando il soggetto agente si ubriaca volontariamente o per colpa, e ubriachezza preordinata, che è finalizzata al compimento di un reato o alla preparazione di una scusa, per cui, in entrambi i casi, l'imputabilità non è esclusa né diminuita (art. 92, c.p.); ubriachezza abituale, che si configura quando il soggetto è dedito all'uso di bevande alcooliche e versa in stato frequente di ubriachezza, per cui la pena è addirittura aumentata (art. 94, c.p.).